Circolare 63

circ.n.63

circ.n.63 del 24 novembre 2025 guida alle elezioni del Consiglio di Istituto

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Giannicola Venditti

Personale amministrativo

Ai Docenti

Ai Genitori

Al Personale ATA

Al D.S.G.A.

ALL’ALBO ON LINE

 

OGGETTO:  GUIDA ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Si invia una breve guida per le elezioni del Consiglio di Istituto:

  1. Quando si svolgono le elezioni?

Le elezioni si svolgono secondo un calendario regionale; sui siti degli Uffici Scolastici Regionali è presente un Decreto che fissa i due giorni di svolgimento delle elezioni (una domenica mattina e un lunedì mattina). Per l’anno scolastico 2025/2026 tali date per la Regione PUGLIA saranno 30 novembre e 01 dicembre 2025.

  1. Quali sono le scuole interessate?

Tutte quelle in cui il Consiglio di istituto è a scadenza naturale (dura in carica 3 anni) e gli istituti di nuova formazione.

  1. Qual è la normativa di riferimento?

 Per la procedura elettorale: la normativa più importante è l’OM 15 luglio 1991, in particolar modo gli articoli che vanno dal n. 24 al n. 46;

Per le competenze del Consiglio d’istituto: la normativa principale è il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, (in particolare art. 8 e art. 10).

  1. Quanti sono i componenti per il Consiglio di Istituto?

 Istituti scolastici fino a 500 alunni: 6 genitori + 6 docenti + 1 ATA + il preside (nelle scuole

superiori: 3 genitori + 3 studenti + 1 ATA + il preside).

Istituti scolastici oltre i 500 alunni: 8 genitori + 8 docenti + 2 ATA + il preside (nelle scuole

superiori: 4 genitori + 4 studenti + 2 ATA + il preside).

  1. Chi può essere eletto?

 Tutti i genitori (o chi ne fa le veci), tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea) e tutto il personale ATA a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea).

ATTENZIONE: i genitori rappresentanti di classe possono contemporaneamente essere anche rappresentanti di Istituto.

  1. Come funziona la commissione elettorale?

 Ogni scuola istituisce la propria commissione elettorale composta da 2 genitori + 2 docenti + 1 ATA (nelle scuole superiori da 1 studente + 1 genitore + 2 docenti + 1 ATA) designata dal Dirigente Scolastico che può anche rinnovarla. Viene nominata non oltre il 45° giorno antecedente le elezioni.

La commissione elettorale redige la lista degli elettori e, ad elezioni ultimate, attribuisce i seggi proclamando gli eletti.

ATTENZIONE: Chi fa parte della commissione elettorale non può essere candidato.

  1. Si possono fare ricorsi?

 Sì, sono previsti per diversi passaggi.

  1. contro l’erronea compilazione degli elenchi degli elettori da parte della commissione elettorale (entro 5 giorni dall’affissione degli elenchi all’albo);
  2. contro l’erronea compilazione delle schede elettorali, come ad esempio candidati mancanti o esclusi (entro 2 giorni dall’affissione delle liste all’albo);
  3. contro l’esclusione di una lista dalle elezioni (entro 2 giorni dall’affissione delle liste all’albo);
  4. contro i risultati delle elezioni (entro 5 giorni dall’affissione all’albo dei risultati).
  5. Come si preparano le liste?

 Le liste sono separate per docenti, studenti, genitori e ATA. Ogni lista deve avere un motto.

Le firme dei candidati devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

  1. Chi sono i presentatori di lista? Quante firme si devono accogliere per presentare una lista?

Ogni lista deve essere sottoscritta e presentata.

In ogni modulo c’è uno spazio in cui inserire i sottoscrittori della lista (cosa diversa dai candidati);

  • se gli elettori (sia genitori, sia docenti, sia ATA) sono meno di 10: sono sufficienti 2 firme di elettori appartenenti alla stessa componente;
  • se gli elettori (sia genitori, sia docenti, sia ATA) sono meno di 100: è sufficiente 1/10 delle firme di elettori appartenenti alla stessa componente;
  • se gli elettori (sia genitori, sia docenti, sia ATA) sono più di 100: sono necessarie 20 firme di elettori appartenenti alla stessa componente.
  1. Chi può sottoscrivere la lista?

 Possono sottoscrivere tutti coloro che hanno diritto al voto per quella componente, dunque anche i candidati e i membri della commissione elettorale. Ciascun genitore può sottoscrivere solamente una lista.

  1. Quanti possono essere i candidati?

 Istituti scolastici fino a 500 alunni: da 1 a 12 per i genitori e per i docenti; da 1 a 2 per gli ATA Istituti scolastici oltre i 500 alunni: da 1 a 16 per i genitori e i docenti + da 1 a 4 per gli ATA

  1. Quando deve essere presentata la lista?
  2. Le liste devono essere presentate alla commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
  3. Chi deve consegnare materialmente la lista?

La lista deve essere consegnata da uno dei firmatari-sottoscrittori (nella modulistica spesso indicato come il primo firmatario) che diventa così il presentatore ufficiale della lista. Il presentatore si deve recare in segreteria entro il termine stabilito e deve firmare davanti alla commissione elettorale esibendo un documento d’identità.

  1. È obbligatorio nominare un rappresentate di lista?

 No, ma ogni lista può indicare uno o più rappresentanti di lista (uno per ogni seggio e uno per la commissione elettorale).

  1. Si può fare campagna elettorale?

 Sì, è possibile distribuire materiale elettorale e organizzare assemblee a questo scopo; il periodo di campagna elettorale va dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

  1. Dove si vota?

 LICEO BONGHI – ROSMINI – PLESSO ROSMINI:

DOMENICA ore 8.00 – 12.00

LUNEDI’ ore 8.00 – 13.30

  1. Quanti sono e chi sono gli scrutatori?

 Di norma sono 3, meglio se rappresentanti delle diverse componenti da eleggere; possono però essere anche in numero inferiore se non si trovano persone disponibili. I candidati non possono essere anche scrutatori.

  1. Chi ha diritto di voto e come si vota?

 Genitori (o chi ne fa le veci): votano entrambi i genitori; si vota la lista prescelta e si possono dare fino a due preferenze

Docenti: tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea). Si possono esprimere fino a due preferenze.

ATA: tutto il personale ATA a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea). Si può esprimere una sola preferenza.

  1. Dove si svolge lo scrutinio?

 LICEO BONGHI – ROSMINI – PLESSO ROSMINI (seggio n.1)

  1. Dove si svolge l’attribuzione dei seggi?

 Le operazioni per l’attribuzione dei seggi si svolgono al seggio n. 1

  1. Come si calcola l’attribuzione dei seggi?

 Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest’ultima, per sorteggio.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Matteo Capra

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